Gli ambulanti devono passare allo scontrino elettronico? ANVARISPONDE
Dal primo gennaio 2020 è entrato in vigore il doppio obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri, meglio noto come scontrino elettronico o e-scontrino.
Va così in pensione il vecchio scontrino fiscale, sostituito dal nuovo “documento commerciale”, che certifica e garantisce l’acquisto effettuato.
L’obbligo riguarda tutti i negozianti, ma cosa cambia nel concreto per gli operatori del commercio ambulante? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Gli ambulanti devono passare allo scontrino elettronico?
Sì. Gli ambulanti, come tutti gli altri imprenditori del commercio, hanno il doppio obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i corrispettivi. CI sono però alcuni casi in cui si è esonerati dall’obbligo. Nel caso dei venditori ambulanti, a titolo esemplificativo, non sono soggette all’obbligo di certificazione le seguenti operazioni:
- le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere
- le cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.